Art. 4

In vigore dal 16 ago 2005
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione specificando, nei casi di cui all', paragrafo 1, la provenienza delle importazioni, entro i seguenti termini: a) entro il 5 di ogni mese per il periodo compreso tra il 16 e la fine del mese precedente ed entro il 20 di ogni mese per il periodo compreso tra il 1° e il 15 del mese in corso, per i prodotti di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2004; b) nel corso del primo mese successivo al termine di ogni campagna, per i prodotti di cui all', lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 865/2004 e per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione. Se l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di turbativa del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando i quantitativi specificati nel modo indicato al paragrafo 1, distinguendo, da un lato, quelli per i quali i titoli sono stati chiesti ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelli per i quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso. 2.   Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», sono trasmesse alla Commissione per via elettronica utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2005/1345 — Testo vigente | Portale Normativo