Art. 2

In vigore dal 16 ago 2005
1.   Per beneficiare del regime speciale previsto nei regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, il nome del relativo paese terzo. 2.   Il titolo di importazione obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, il prodotto per il quale è stato rilasciato, rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1.
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