Art. 2
In vigore dal 16 ago 2005
1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità è pari a 26 353,548 tonnellate di tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg.
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.
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