Art. 2

In vigore dal 16 ago 2005
1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità è pari a 26 353,548 tonnellate di tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg. 2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1343:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1343 — Testo vigente | Portale Normativo