Art. 1
In vigore dal 16 ago 2005
L’indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2004, per i tonni albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg.
L’importo massimo dell’indennità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato a 24 EUR/t.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1343:oj#art-1