Art. 1

In vigore dal 16 ago 2005
L’indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2004, per i tonni albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg. L’importo massimo dell’indennità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato a 24 EUR/t.
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