Art. 2

In vigore dal 16 ago 2005
1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente: — tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg: 21 089,066 tonnellate, — tonno albacora (Thunnus albacares) di peso pari o inferiore a 10 kg: 4 531,090 tonnellate, — tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: 5 775,411 tonnellate. 2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.
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