Art. 1

In vigore dal 16 ago 2005
L'indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004, per i prodotti e nei limiti dei massimali seguenti: (EUR/t) Prodotto Importo massimo dell'indennità ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000 Tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg 127 Tonno albacora (Thunnus albacares) di peso pari o inferiore a 10 kg 92 Tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 52
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