Art. 5
In vigore dal 11 ago 2005
Il contingente autonomo è ripartito come segue:
—
70 % per gli importatori tradizionali,
—
30 % per i nuovi importatori.
Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all'altra categoria.
Storico versioni
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