Art. 4

In vigore dal 11 ago 2005
1.   Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell'allegato II. 2.   Le domande di titoli presentate da un singolo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del contingente autonomo.
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