Art. 3

In vigore dal 4 ago 2005
1.   I questionari o altri moduli devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   I produttori del Kazakstan che intendono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Analogamente, le domande motivate volte ad ottenere un trattamento individuale e, se del caso, lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono essere inoltrate entro lo stesso termine di 40 giorni. 4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 5.   Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via confidenziale devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non confidenziale, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione Europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 .
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