Art. 2

In vigore dal 4 ago 2005
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’ del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.
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