Art. 8

In vigore dal 28 lug 2005
Gli animali importati beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali, ai sensi dell', su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, secondo le disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo europeo con la Bulgaria, oppure di una dichiarazione su fattura, redatta dall'esportatore conformemente allo stesso protocollo.
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