Art. 1

In vigore dal 28 lug 2005
Per ogni periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio 2005 possono essere importati nella Comunità, in esenzione da dazio doganale, 6 600 bovini vivi di peso non superiore a 300 kg, dei codici NC 0102 90 05 , 0102 90 21 , 0102 90 29 , 0102 90 41 o 0102 90 49 , originari della Bulgaria. Il contingente di cui al primo comma reca il numero d'ordine 09.4783. Il contingente di cui al primo comma aumenta di 600 capi all'anno.
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