Art. 2

In vigore dal 28 lug 2005
1.   Possono presentare domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui all' esclusivamente persone fisiche o giuridiche. Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 nell'anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi. I richiedenti devono essere inoltre iscritti a un registro nazionale dell’IVA. 2.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario. Gli Stati membri possono accettare copie del documento di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino le copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell', paragrafo 5, per ciascun richiedente. 3.   Sono esclusi dall'assegnazione gli operatori che al 1o gennaio che precede il periodo contingentale annuale di cui trattasi abbiano cessato l'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine 4.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
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