Art. 1

In vigore dal 27 lug 2005
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 , originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, Repubblica popolare cinese. 2,4  % A687 Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese. 13,8  % A688 Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese. 6,6  % A689 Tutte le altre società 34,9  % A999 3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1259 | Portale Normativo