Art. 1
In vigore dal 27 lug 2005
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 , originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, Repubblica popolare cinese.
2,4 %
A687
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese.
13,8 %
A688
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese.
6,6 %
A689
Tutte le altre società
34,9 %
A999
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1259:oj#art-1