Art. 1
In vigore dal 20 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue.
1)
All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (di seguito “il titolare”), una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale) pari a 300 EUR, negli anni dal 2003 al 2007, e a 435 EUR, a partire dal 2008.»
2)
All’articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b)
le tasse per il rilascio di copie di documenti nonché».
3)
Nell’allegato I la tabella è modificata come segue:
a)
il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:
«Tassa per gli anni 2003-2006».
b)
il titolo della terza colonna è sostituito dal seguente:
«Tassa per il 2007 e anni successivi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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