Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue. 1) All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (di seguito “il titolare”), una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale) pari a 300 EUR, negli anni dal 2003 al 2007, e a 435 EUR, a partire dal 2008.» 2) All’articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) le tasse per il rilascio di copie di documenti nonché». 3) Nell’allegato I la tabella è modificata come segue: a) il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente: «Tassa per gli anni 2003-2006». b) il titolo della terza colonna è sostituito dal seguente: «Tassa per il 2007 e anni successivi».
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