Art. 1

Modifica dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004

In vigore dal 18 lug 2005
Modifica dell’ del regolamento (CE) n. 1419/2004 L’ del regolamento (CE) n. 1419/2004 è sostituito dal testo seguente: « Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali 1.   Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, il testo dell’articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente: “Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni: a) se l’ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all’articolo 9 della presente sezione; b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima; c) dopo che è stata adottata la decisione di cui all’articolo 11 della presente sezione. Il pagamento non pregiudica l’adozione di una successiva decisione ai sensi dell’articolo 12 della presente sezione.” 2.   Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all’articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: “Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.” »
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