Art. 1
Modifica dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004
In vigore dal 18 lug 2005
Modifica dell’ del regolamento (CE) n. 1419/2004
L’ del regolamento (CE) n. 1419/2004 è sostituito dal testo seguente:
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Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali
1. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, il testo dell’articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:
“Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:
a)
se l’ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all’articolo 9 della presente sezione;
b)
se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
c)
dopo che è stata adottata la decisione di cui all’articolo 11 della presente sezione.
Il pagamento non pregiudica l’adozione di una successiva decisione ai sensi dell’articolo 12 della presente sezione.”
2. Nella sezione A dell’allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all’articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
“Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.”
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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