Art. 6
In vigore dal 12 lug 2005
1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all' e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di concordare un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempre che l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e l'Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina.
Storico versioni
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