Art. 2
In vigore dal 12 lug 2005
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali indicati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni di importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni di importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 2266/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell'allegato V.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Storico versioni
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