Art. 2

In vigore dal 12 lug 2005
Nel regolamento (CE) n. 1524/2000, all', i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, è pari al 48,5 %.»
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