Art. 1

In vigore dal 12 lug 2005
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari del Vietnam. 2.   Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping in % Codice addizionale TARIC Vietnam Always Co., Ltd., Tan Thuan Export processing Zone, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 15,8 A667 Tutte le altre società 34,5 A999 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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