Art. 5
In vigore dal 6 lug 2005
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
L’ora limite fissata per la presentazione delle offerte è l’ora belga.
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