Art. 4

In vigore dal 6 lug 2005
1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3), i titoli d’esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95, ai fini della determinazione del periodo di validità, si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta. 2.   I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1058:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo