Art. 2
In vigore dal 30 giu 2005
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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