Art. 1
In vigore dal 30 giu 2005
Il testo dell’ del regolamento (CE) n. 628/2005 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato nei codici ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (di seguito «salmone d’allevamento») originarie della Norvegia.
2. Il salmone allo stato libero non è assoggettato al dazio antidumping provvisorio. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s’intende quello catturato in mare, per il salmone dell’Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.
3. L’importo del dazio antidumping provvisorio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 4 e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se quest’ultimo è inferiore. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 4.
4. Ai fini del paragrafo 3, si applica il seguente prezzo minimo per chilogrammo di peso netto del prodotto:
Presentazione del salmone d’allevamento
Prezzo minimo all’importazione EUR/kg di peso netto del prodotto
Codice TARIC
Pesce intero fresco, refrigerato o congelato
2,81
0302 12 00 120302 12 00 330302 12 00 930303 11 00 930303 19 00 930303 22 00 120303 22 00 83
Eviscerato, non decapitato, fresco, refrigerato o congelato
3,12
0302 12 00 130302 12 00 340302 12 00 940303 11 00 940303 19 00 940303 22 00 130303 22 00 84
Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato
3,51
0302 12 00 150302 12 00 360302 12 00 960303 11 00 180303 11 00 960303 19 00 180303 19 00 960303 22 00 150303 22 00 86
Filetti di pesce interi e filetti tagliati a pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati
4,99
0304 10 13 120304 10 13 930304 20 13 120304 20 13 93
Altri filetti di pesce interi o filetti tagliati a pezzi, di peso pari o inferiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati
6,00
0304 10 13 150304 10 13 960304 20 13 150304 20 13 96
5. L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una cauzione, pari all’importo del dazio provvisorio.
6. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*1), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati al paragrafo 4, va ridotto di una percentuale che corrisponda all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
7. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
(*1)
GU L 253 dell’11.10, 1993, pag. 1.»
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