Art. 1
In vigore dal 29 giu 2005
1. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:
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342 997 tonnellate per la Grecia,
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1 570 169 tonnellate per la Spagna,
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3 284 tonnellate per la Francia,
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736 198 tonnellate per l’Italia,
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34 644 tonnellate per il Portogallo.
2. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:
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129,64 EUR/100 kg per la Grecia,
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64,03 EUR/100 kg per la Spagna,
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130,40 EUR/100 kg per la Francia,
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97,83 EUR/100 kg per l’Italia,
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130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.
Storico versioni
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