Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 giu 2005
1.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a: — 342 997 tonnellate per la Grecia, — 1 570 169 tonnellate per la Spagna, — 3 284 tonnellate per la Francia, — 736 198 tonnellate per l’Italia, — 34 644 tonnellate per il Portogallo. 2.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a: — 129,64 EUR/100 kg per la Grecia, — 64,03 EUR/100 kg per la Spagna, — 130,40 EUR/100 kg per la Francia, — 97,83 EUR/100 kg per l’Italia, — 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.
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