Art. 16

In vigore dal 27 giu 2005
Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Federazione russa, la Commissione può determinare, nei casi di cui all’, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2005/1899 — Testo vigente | Portale Normativo