Art. 14

In vigore dal 27 giu 2005
1.   Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare: a) i quantitativi di prodotti; b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d’importazione e quello registrato dalle autorità competenti; c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato V in seguito alla riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’. 4.   La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
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