Art. 1
In vigore dal 24 giu 2005
Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 716/2005 per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:
a)
5,166817 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2005;
b)
32,725815 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 716/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:973:oj#art-1