Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2005
Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 716/2005 per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso: a) 5,166817 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2005; b) 32,725815 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 716/2005.
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