Art. 3

In vigore dal 13 giu 2005
Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ad intervalli quinquennali, il Consiglio riesamina l’applicazione dell’ e determina all’unanimità se revocare la deroga di cui a tale articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:920:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2005/920 | Portale Normativo