Art. 3
In vigore dal 13 giu 2005
Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ad intervalli quinquennali, il Consiglio riesamina l’applicazione dell’ e determina all’unanimità se revocare la deroga di cui a tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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