Art. 1
In vigore dal 13 giu 2005
Il regolamento n. 1 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle ventuno lingue ufficiali.»;
3)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle ventuno lingue ufficiali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:920:oj#art-1