Art. 2

In vigore dal 10 giu 2005
1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   L’, punti da 1) a 8), da 17) a 20) e punti 24), 28) e 29) si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. 3.   L’, punti da 9) a 15) e punti 30), 31) e 32) si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005. 4.   L’, punti 23), 25) e 26), si applica dal 1o luglio 2005. 5.   L’, punti 22), 27) e 29) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia gli Stati membri possono anticipare l’applicazione di detti punti. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione la data dalla quale li applicano. La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/883 — Testo vigente | Portale Normativo