Art. 1
In vigore dal 10 giu 2005
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1)
All’articolo 62, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Vyhotovené dodatočne»
2)
All’articolo 113, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
VYHOTOVENÉ DODATOČNE»
3)
All’articolo 314 quater, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«Vyhotovené dodatočne»
4)
All’articolo 324 quinquies, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«Oslobodenie od podpisu»
5)
All’articolo 357, paragrafo 4, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Oslobodenie»
6)
All’articolo 361, paragrafo 4, secondo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)»
7)
All’articolo 387, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«Oslobodenie od predpísanej trasy»
8)
All’articolo 403, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«Oslobodenie od podpisu»
9)
All’articolo 451, paragrafo 1, i termini «/convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».
10)
Sono inseriti i seguenti articoli 454 bis, 454 ter e 454 quater:
«Articolo 454 bis
1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che
a)
sono stabilite nella Comunità;
b)
ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione; e
c)
non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.
L’articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.
L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.
L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell’autorizzazione.
3. Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. L’articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 454 ter
1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:
a)
informare le autorità doganali dell’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci;
b)
informare immediatamente le autorità doganali dell’ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;
c)
iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e
d)
presentare immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.
2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione.
3. Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell’autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.
4. La data di termine dell’operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell’operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.
5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell’avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell’articolo 454 quater, paragrafo 2.
Articolo 454 quater
1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.
2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all’, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.»
11)
All’articolo 457 quater, paragrafo 1, i termini «e della convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».
12)
L’articolo 457 quinquies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, dopo i termini «convenzione ATA» sono aggiunti i termini «o all’articolo 8, paragrafo 4, dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;
b)
Al paragrafo 2 sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;
c)
al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i termini «o all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».
13)
All’articolo 459, paragrafo 1, sono inseriti i termini «o della convenzione di Istanbul» dopo i termini «convenzione ATA».
14)
L’articolo 461 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, secondo comma, prima frase, sono aggiunti i termini «o della convenzione di Istanbul»;
b)
al paragrafo 4, prima frase, sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.»
15)
All’articolo 580, paragrafo 3, i termini «articoli 454, 455» sono sostituiti dai termini «articoli 457 quater, 457 quinquies».
16)
All’articolo 591 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La autorità doganali rifiutano l’applicazione dell’esenzione parziale dai dazi all’importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell’immissione in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero delle merci d’esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell’esenzione parziale prevista da questa sezione.»
17)
All’articolo 843, paragrafo 2, il sedicesimo e il diciassettesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
«—
A kilépés a Közösség területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
—
Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…»
18)
All’articolo 912 sexies, paragrafo 2, quarto comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
…(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené»
19)
All’articolo 912 septies, paragrafo 1, secondo comma, il sedicesimo e il ventesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
«—
Kiadva visszamenőleges hatállyal»
«—
Vyhotovené dodatočne»
20)
All’articolo 912 octies, paragrafo 2, lettera c), il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»
21)
L’allegato 37, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, è modificato conformemente all’Allegato IA del presente regolamento.
22)
L’allegato 37, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è modificato in conformità all’allegato IB del presente regolamento.
23)
All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per l’elemento di informazione relativo alla casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato II, punto 1), del presente regolamento.
24)
All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per gli elementi di informazione relativi alle caselle n. 50 e n. 52 è modificato in conformità all’allegato II, punti 2), 3) e 4) del presente regolamento.
25)
L’allegato 37 quater è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento.
26)
All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è inserito un testo per la casella n. 31, in conformità all’allegato IV, punto A1, del presente regolamento.
27)
All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo della casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B1) del presente regolamento.
28)
All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto A2) del presente regolamento.
29)
All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B2) del presente regolamento.
30)
All'allegato 47 bis, punto 2.2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
«ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY»
31)
L’allegato 59 è sostituito dall’allegato V del presente regolamento.
32)
All’allegato 60, punto «Disposizioni relative alle indicazioni che devono figurare nel formulario di tassazione», rubrica 16, dopo i termini «convenzione ATA» sono inseriti i termini «/all’articolo 8 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».
33)
L’allegato 61 è sostituito dall’allegato VI del presente regolamento.
34)
L’allegato 72 è modificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
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