Art. 2
In vigore dal 6 giu 2005
1. Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio J-79 05/17
B-1049 Bruxelles
Fax (322) 295 65 05
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:866:oj#art-2