Art. 2

In vigore dal 6 giu 2005
1.   Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (322) 295 65 05 2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:866:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2005/866 | Portale Normativo