Art. 1

In vigore dal 6 giu 2005
1.   Il dazio antidumping definitivo del 66,1 %, istituito con il regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 e originarie della Repubblica popolare cinese, è esteso alle lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine (codice TARIC 85393190*92). 2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96. 3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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