Art. 2
In vigore dal 19 mag 2005
Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto»), dal 23 maggio 2005 al 15 luglio 2005.
Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.
Il contratto non può essere trasferito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:761:oj#art-2