Art. 1
In vigore dal 19 mag 2005
È aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 1,5 milioni di ettolitri di vini tranquilli di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) in Francia, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 concernenti questo tipo di distillazione.
Storico versioni
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