Art. 1
In vigore dal 28 apr 2005
1. La tabella dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2605/2000 è modificata con l'aggiunta del testo seguente:
«Paese
Società
Aliquota del dazio
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd
No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai
201103, Repubblica popolare cinese
52,6 %
A561
Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd
No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,
Qingpu District, Shanghai, Repubblica popolare cinese
52,6 %
A561 »
2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2004.
Si dà ordine alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalla Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd e dalla Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd.
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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