Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 apr 2005
1.   La tabella dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2605/2000 è modificata con l'aggiunta del testo seguente: «Paese Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103, Repubblica popolare cinese 52,6  % A561 Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, Repubblica popolare cinese 52,6  % A561 » 2.   Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2004. Si dà ordine alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalla Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd e dalla Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd. 3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:692:oj#art-1