Art. 19

Personale

In vigore dal 26 apr 2005
Personale 1.   Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (9) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione. 2.   Fatto salvo l’, l’Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all’autorità che ha il potere di nomina. 3.   Il personale dell’Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti. L’Agenzia può altresì impiegare funzionari distaccati a titolo temporaneo dagli Stati membri.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2005/768 — Personale | Portale Normativo