Art. 1

In vigore dal 20 apr 2005
All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 462/2005, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le offerte debbono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmannsaue 29 D-53179 Bonn Fax (49-228) 68 45 39 85 (49-228) 68 45 32 76 .»
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