Art. 1
In vigore dal 20 apr 2005
All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 462/2005, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le offerte debbono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Fax
(49-228) 68 45 39 85
(49-228) 68 45 32 76
.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:610:oj#art-1