Art. 2

In vigore dal 13 apr 2005
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1. L'articolo 4, paragrafo 11 è abrogato. 2. È inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 quater Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione». 3. l'articolo 12 bis è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri»; b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater del regolamento, si applicano le seguenti norme:»; c) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione». 4. L'articolo 32 bis è abrogato. 5. Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato II del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/647 — Testo vigente | Portale Normativo