Art. 1

Proroga del periodo di riferimento

In vigore dal 13 apr 2005
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue: 1. L' è modificato come segue: a) al paragrafo 1, sono soppressi i termini «che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri»; b) al paragrafo 3, sono soppressi i termini «, nonché delle disposizioni delle Convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1,». 2. L'articolo 4, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente: «2 bis.   Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale. Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni: a) che sono destinate: i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato; o ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato; e b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive; e c) che sono elencate nell'allegato II bis». 3. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III.» 4. L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Proroga del periodo di riferimento Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.» 5. L'articolo 10 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.» 6. All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.» 7. L'articolo 35, paragrafo 2, è abrogato; 8. L'articolo 69, paragrafo 4, è abrogato; 9. Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 95 septies Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA” 1.   L'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”, modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (*1), non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2005. 2.   Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o gennaio 2005. 4.   Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario. 5.   I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1o gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78. 6.   Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1o gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti. 7.   Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1o gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro. Articolo 95 octies Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld) Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001. (*1)   GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1.» " 10. gli allegati II, IIbis, III, IV e VI sono modificati ai sensi all'allegato I del presente regolamento.
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