Art. 2
In vigore dal 8 apr 2005
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o marzo al 31 maggio 2005 e presentate dopo il 5 aprile 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
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