Art. 2

In vigore dal 8 apr 2005
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o marzo al 31 maggio 2005 e presentate dopo il 5 aprile 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:547:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2005/547 — Testo vigente | Portale Normativo