Art. 1

In vigore dal 8 apr 2005
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 4 e 5 aprile 2005 e trasmesse alla Commissione il 7 aprile 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
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